Hai mai sentito parlare di “bevande spiritose”? Sai di cosa si tratta?

 

Ora lo scopriamo insieme! 

Una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica, il cui titolo alcolometrico volumico dev’essere almeno del 15% vol.; deve essere destinato al consumo umano e avere caratteristiche organolettiche particolari.  

Il legislatore europeo ha aggiornato la disciplina giuridica, con l’introduzione del reg. UE 2019/787. In questo senso, il reg. UE 2019/787 ha portato ad un rafforzamento del legame tra il settore delle bevande spiritose e quello agricolo, con l’introduzione di una base giuridica per l’agricoltura (richiamo all’art. 43, par. 2, del TFUE). 

Una bevanda spiritosa per essere definita tale, vi dev’essere l’utilizzo di uno dei metodi riconosciuti. 

 

I metodi 

 

Il primo metodo produttivo è la distillazione di prodotti fermentati, ossia il processo di separazione termica al fine di ottenere determinate proprietà organolettiche o una maggiore concentrazione alcolica. 

Il secondo è la macerazione di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, in distillati di origine agricola o in altre bevande spiritose. L’alcol etilico viene definito, secondo il regolamento,  come liquido con titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96% vol; quando invece si parla di “distillati di origine agricola” si intende quel liquido alcolico ottenuto mediante distillazione, ma che non presenta le caratteristiche dell’alcole etilico e che conserva l’aroma e il gusto delle materie prime utilizzate. 

Il terzo metodo produttivo, invece, consiste nel conferire una specifica caratteristica organolettica all’alcole etilico di origine agricola, o a bevande spiritose, attraverso operazioni di aromatizzazione, colorazione, o l’aggiunta di altri prodotti agricoli. 

La classificazione delle bevande spiritose 

Le bevande spiritose possono distinguersi in due tipologie: “classificate” e “non classificate”. Le bevande classificate rientrano in una delle 44 categorie individuate dal regolamento, per cui vengono fornite delle definizioni e definiti standard di produzione e requisiti qualitativi da possedere per far sì che tali bevande possano essere immesse sul mercato. 

 

Figura 1 – Esempio di bevanda spiritosa classificata.  reg. UE 2019/787

Le bevande non classificate, invece, appartengono ad una categoria residuale, ossia tutto ciò che non è esplicitamente definito, in cui sono individuate alcune regole (reg. UE 2019/787) che rappresentano uno standard minimo. Si può inoltre citare un’ulteriore classificazione in “bevanda assemblata”, ovvero tutte quelle bevande spiritose sottoposte ad operazione di assemblaggio, e “bevanda spiritosa miscelata” per cui invece vengono intese quelle bevande prodotte a seguito di miscelazione. 

 

Per ulteriori approfondimenti: Andrea Saba, “L’etichettatura delle altre bevande alcoliche”, in Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione Europea, Giuffrè 2021